Chi deve essere iscritto all’ENASARCO

Vi siete mai chiesti quali siano i soggetti che devono obbligatoriamente essere iscritti alla Fondazione ENASARCO? L’APARC vuole rispondere alla vostra domanda!

“Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione ENASARCO tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta. Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” (Art. 2 Regolamento delle attività istituzionali).

Le aziende mandanti devono iscrivere:

  • gli agenti operanti in forma individuale;
  • gli agenti costituiti in società capitali (s.p.a., s.r.l., accomandita per azioni);
  • i soci illimitatamente responsabili, nel caso di agenti costituiti in società di persone;
  • i promotori finanziari (oggi denominati “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) e gli agenti in attività finanziaria;
  • i collaboratori delle agenzie immobiliari qualora ricorrano gli elementi del contratto di agenzia;
  • i collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L’obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. All’atto della prima iscrizione, la Fondazione accende un conto personale intestato a ogni singolo agente sul quale affluiranno i versamenti effettuati da tutte le altre ditte preponenti.

Chi non deve essere iscritto:

Tutti coloro che svolgono un’attività di intermediazione che:

  • non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti;
  • è priva dei requisiti di stabilità e continuità propri dei contratto di agenzia (di cui agli articoli 1742-1752 del Codice Civile).

Pertanto non devono essere iscritti:

  • i mediatori;
  • i procacciatori di affari;
  • i propagandisti specifici e gli informatori farmaceutici (se l’attività è limitata alla mera propaganda);
  • i propagandisti editoriali (se l’attività è limitata alla mera propaganda);
  • i depositari e i consegnatari di prodotti (salvo il caso in cui l’attività di deposito o consegna dei beni non sia accessoria rispetto all’attività promozionale);
  • gli agenti assicurativi;
  • i soci accomandanti delle società di persone (se non ricorre quanto previsto dall’art. 2314, comma 2 del C.C.).

A queste figure professionali non si applica la normativa ENASARCO e sono quindi escluse dal trattamento previdenziale della Fondazione. Qualora un soggetto eserciti una molteplicità di funzioni (ad esempio svolga contemporaneamente attività di agenzia e quella di depositario di merci), l’orientamento della giurisprudenza e della Fondazione è quello di individuare il corretto connotato giuridico in base all’attività prevalente.

Fonte ENASARCO.

CLICCA QUI PER RICHIEDERE maggiori INFORMAZIONI

oppure chiama il numero 011.591196.