Clausole vessatorie: la comunicazione dei nuovi contratti

Stai per firmare un contratto d’agenzia? Controlla che tra le clausole non ve ne siano di potenzialmente dannose per la tua professione!

Per un agente “plurimandatario” è fondamentale non accettare la clausola con la quale egli si impegni a comunicare previamente alla preponente ogni ulteriore incarico di agenzia che si accinge a stipulare con altre preponenti, e men che meno pattuire l’impegno a subordinare la stipula di nuovi contratti di agenzia al previo benestare della preponente medesima.

Infatti, l’obbligo – a carico dell’agente – di non promuovere, nella medesima zona, prodotti concorrenti, è già previsto dal Codice Civile e dagli A.E.C., ed è pertanto già noto alle parti (e dunque anche alla preponente) che l’agente plurimandatario potrà promuovere prodotti concorrenti in altra zona, così come prodotti non concorrenti nella medesima zona affidatagli.

Peraltro, la pattuizione che attribuisce alla preponente il diritto di autorizzare o meno l’agente a stipulare un contratto di agenzia con un’altra preponente appare soggetta a nullità, in quanto potestativa, facendo dipendere la libertà di una parte dall’esclusivo benestare dell’altra parte.

Per un riepilogo delle clausole precedentemente citate puoi controllare il nostro primo articolo.

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