Recesso anticipato, differenze tra agente e preponente

In caso di recesso illegittimo dal contratto a tempo determinato, il danno sarà inteso in maniera diversa a seconda che l’inadempiente sia la preponente o l’Agente.

Se la preponente recede in anticipo rispetto alla scadenza, l’Agente ha diritto al risarcimento del danno, da calcolarsi in base alle provvigioni prevedibili per il periodo successivo al recesso e fino alla scadenza del termine.

In tal caso, per il calcolo si farà riferimento o alla media delle provvigioni precedentemente ottenute dall’Agente e commisurate al periodo “non lavorato”, oppure alle provvigioni percepite da altro Agente, subentrato al primo.

Se a recedere in anticipo, senza giusta causa, è invece l’Agente, la preponente dovrà provare il danno subito, consistente o nella diminuzione degli utili di impresa relativamente alla zona cui era preposto l’Agente, oppure nella differenza di fatturato procurato dal  nuovo Agente rispetto a quello che presumibilmente avrebbe realizzato l’Agente recedente.

In questo caso, l’Agente sarà tenuto a rimborsare anche le spese sostenute dalla preponente per i beni e/o i servizi utilizzati.

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