Agenti, limiti al pignoramento delle provvigioni

Cassazione: limite massimo di un quinto al pignoramento
dei compensi provvigionali dell’agente di commercio

 

Con un’importante pronuncia del 2012, in tema di espropriazione forzata presso terzi, la Corte di Cassazione ha esteso il trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati a quello dei compensi corrisposti all’Agente di commercio.

In particolare, la Cassazione ha sancito che le modifiche apportate dalla legge 311/04 e dalla legge 80/05 al D.P.R. 180/50 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.

Pertanto, il creditore di un agente di commercio può pignorare le somme che quest’ultimo vanta nei confronti dell’azienda preponente a titolo di provvigioni per l’attività svolta nei limiti di un quinto della provvigione stessa al netto delle ritenute fiscali (Cass. n. 685 del 18.01.2012).

In precedenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici rispetto ai compensi corrisposti a un lavoratore autonomo, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 381 dello 05.11.2007), la quale non ha ravvisato alcun contrasto con l’articolo 3 della nostra Costituzione.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno invece statuito che anche i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 C.P.C., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, come previsto dall’art. 545 C.P.C., giungendo a tale conclusione in seguito a un’interpretazione letterale e logica dei ripetuti interventi modificativi compiuti dal legislatore sul D.P.R. 5/1/1950 n. 180, finalizzati a estendere al settore privato la disciplina dettata per il settore pubblico in tema di espropriazione forzata presso terzi.