Agente di commercio e Procacciatore d’affari, quali differenze?

Un’Associazione di categoria che lavora al fine di garantire le tutele e i diritti degli Agenti di commercio, sa bene che esistono numerose aziende che, si può dire, agiscono spesso in barba alle fondamentali regole connesse alla stessa professione di Agente e Rappresentante. Quelle che, per fare un esempio, pur di non corrispondere il contributo Enasarco – tutt’altro che corposo, a dir la verità – e le indennità di fine rapporto, affidano l’incarico per la vendita dei loro prodotti e/o servizi ricorrendo al contratto di Procacciatori d’Affari.

Ma è bene ricordare che il Procacciatore d’affari non gode degli stessi diritti di un Agente: nessun preavviso, nessuna indennità, un lavoro completamente diverso che si basa su presupposti differenti.

 

Ma qual è la vera differenza tra contratto di Procacciatore e quello di Agente?

 

Ora, la differenza sostanziale concerne proprio la stabilità del rapporto. Il procacciatore, infatti, è colui che lavora saltuariamente senza alcun vincolo di stabilità; mette occasionalmente in contatto un acquirente con una mandante; non deve informare la mandante sulla situazione riguardante quel determinato mercato; non deve occuparsi degli incassi; non vige l’obbligo di esclusiva.

Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, è emerso che molte aziende affidano a persone che versano in stato di disagio economico, approfittandone, un incarico che in realtà nasconde un vero e proprio rapporto di agenzia, se non addirittura di dipendente, al fine unico di poter “licenziare” a proprio piacimento e, in aggiunta, senza pensare di dover corrispondere alcuna indennità.

Per tali e tanti altri motivi in realtà, consigliamo vivamente di conservare le copie di tutti gli ordini, degli incassi, le mail, gli estratti conto, etc., di modo che, alla fine del rapporto professionale, il procacciatore possa far valere i propri sacrosanti diritti, ad esempio anche tramite l’eventuale denuncia alla Fondazione Enasarco.

Da ricordare, infine, che l’azienda mandante è obbligata a trattenere all’Agente i versamenti Enasarco esclusivamente al momento del pagamento delle provvigioni, e, se ciò non dovesse accadere, gli ispettori dell’Enasarco potranno inviare una multa per gli omessi versamenti: di conseguenza, questi ultimi non potranno essere più addebitati all’Agente e la mandante dovrà farsi carico anche della quota a carico dell’Agente stesso.

Ma in questa sede non interessa solo il mero discorso legato al versamento contributivo: difatti, tramite i documenti conservati, sarà possibile valutare con maggiore sicurezza e accuratezza l’eventuale esistenza dei presupposti di un vero e proprio rapporto di agenzia e, di conseguenza, sarà possibile chiedere alla stessa mandante il pagamento delle indennità dovute agli agenti, vale a dire: Indennità Suppletiva Di Clientela, FIRR, Indennità Meritocratica, Indennità cessazione rapporto, Indennità di maneggio denaro, Risarcimento Danni da omessi versamenti contributivi.

 

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