Contributi Inps su redditi di partecipazione in società di persone

Contributi Inps su redditi di partecipazione in società di persone

A cura di Francesco Filippelli

Le quote di utili dei soci di s.a.s. ed s.n.c. – anche non operativi – sono considerati reddito di impresa

L’agente di commercio è un “imprenditore commerciale”, e la sua attività è ricompresa tra quelle “ausiliarie” a quelle di produzione, commercio, trasporto e bancarie/assicurative” previste dall’art. 2195 del Codice Civile. 

Di conseguenza, la normativa previdenziale prevede che l’agente – come tutti gli imprenditori commerciali – sia soggetto al versamento della contribuzione I.N.P.S. relativa alla cosiddetta “Gestione Esercenti attività commerciali”, a fronte di cui egli avrà diritto ad un trattamento pensionistico, quando sussistano i requisiti di età e anzianità contributiva previsti.

Dunque, a fronte di un’attività lavorativa fa riscontro – da un lato – l’obbligo contributivo, e dall’altro la corrispondente fruizione di una pensione.

Tale binomio lavoro/pensione è comune a pressoché tutte le attività lavorative, anche a quelle soggette a versamenti previdenziali erogati da Casse di previdenza diverse dall’Ente nazionale.

Nel caso di imprenditori societari, i redditi percepiti (sotto forma di utili) da soci che non svolgono attività lavorativa nel consesso della società (cosiddetti “soci di capitale”) sono da sempre stati esclusi dalla contribuzione previdenziale (e dal conseguente diritto a pensione da parte del percipiente) in quanto non frutto, appunto di attività lavorativa del soggetto.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1506/2025 del 21 gennaio 2025) ha scardinato il paradigma “contributi versati solo se si lavora”, modificando così l’approccio previdenziale per tutti coloro che detengono quote in società di persone (come S.a.s. o S.n.c.).

In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (comprese le s.a.s. nate per la mera gestione o l’affitto di immobili di famiglia) devono essere inseriti nella base imponibile per il calcolo dei contributi alla dell’I.N.P.S.

Questo obbligo scatta anche se il socio è un socio accomandante o un “socio dormiente” che non svolge alcuna attività lavorativa all’interno della società.

Secondo i giudici, nelle società di persone opera il “principio di trasparenza fiscale”: tutti i guadagni sono considerati automaticamente redditi d’impresa. Di conseguenza, la legge previdenziale (Art. 3 bis D.L. 384/1992) impone ai soci di pagare i contributi sulla totalità dei propri redditi d’impresa, anche quelli conseguiti come quota di partecipazione in società in cui non si presta attività lavorativa.

Questo automatismo non si applica alle società di capitali (come le S.r.l.), dove i dividendi dei soci non lavoratori restano esclusi dal calcolo INPS.

Per un agente di commercio con una posizione INPS attiva, possedere quote in una s.a.s. o s.n.c. di famiglia (anche avente ad oggetto un’attività diversa da quella di agenzia) comporta oggi il rischio concreto di un considerevole aumento dei contributi previdenziali da versare, seppure controbilanciati da una migliore aspettativa pensionistica…

E’ quindi opportuno che l’agente di commercio che si appresta a costituire una società (oppure che è già coinvolto in situazioni come quelle sopra indicate) si rapporti con esperti nel settore, onde valutare non soltanto gli aspetti fiscali, ma anche – e soprattutto! – le ricadute di tali scelte dal punto di vista pensionistico, delle indennità di fine rapporto ecc…