Il campionario dell’Agente, la fattura è lecita?

Da qualche tempo una delle mie preponenti (settore abbigliamento), all’atto dell’affidamento del campionario, emette una fattura all’agente per il corrispettivo importo, salvo emettere una nota di accredito al momento della restituzione del medesimo.
Tale comportamento è consentito dalla legge o corrisponde ad arbitrio della preponente?

Il campionario ha una natura strumentale all’attività di promozione degli affari svolta dall’agente, e nella maggioranza dei casi costituisce un elemento imprescindibile affinché tale attività possa svolgersi.

La messa a disposizione dell’agente dei beni che compongono il campionario rientra tra gli obblighi della preponente; tali beni dunque devono pertanto essere forniti a titolo gratuito, e dall’agente restituiti al termine della loro utilità (fine stagione, fine canvass, fine contratto di agenzia).

Il documento di trasporto che accompagna le merci dalla sede della preponente a quella dell’agente dovrà indicare, quale causale, che i beni non sono destinati alla vendita, bensì ad essere utilizzati quali campionario.

L’emissione della fattura da parte della preponente presuppone invece l’acquisto dei beni suddetti da parte dell’agente, e collide quindi con quanto sopra esposto.

Al riguardo, gli Accordi Economici Collettivi vigenti precisano che l’addebito all’agente del costo del campionario affidatogli è consentito soltanto nei casi di mancata restituzione del medesimo, ovvero ove questo è deteriorato oltre il normale uso.

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