Esclusiva di zona e vendite indirette

Spesso accade che nella zona di esclusiva dell’agente vengano effettuate consegne di merce della azienda rappresentata da parte di catene di negozi che hanno il centro acquisti al di fuori della zona dell’agente.

Secondo gli AA.EE.CC., nel caso in cui una catena di negozi abbia la centrale di acquisto in altra provincia, le provvigioni competono all’agente dove è appunto situato l’ufficio acquisti.

Portiamo un esempio pratico: la catena “Compridipiù” ha negozi in ogni città d’Italia ma, gli acquisti li esegue solo presso la sede legale, a Milano, dove vi è anche il centro acquisti, per poi distribuire i prodotti negli altri negozi sparsi sul territorio.

In questo caso gli AA.EE.CC. prevedono che le provvigioni vadano esclusivamente all’agente di Milano che materialmente ha effettuato la promozione dell’affare (vedi Art. 5 comma 10 AEC Commercio 2009 e Art. 6 comma 10 AEC industria 2014)

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sent. n° 2288 del 30/01/2017, che ha ripreso le sentenze della Corte Europea Causa C-19/07 del 17/01/2008, invece vi è violazione di zona quando una società provvede alla distribuzione dei prodotti ad altri imprenditori affiliati operanti in territori di esclusiva di altri agenti.

Già una precedente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 1977 aveva ribadito lo stesso concetto.

“Pertanto, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente.”

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