Dimissioni Agente, sono dovute indennità?

Il codice Civile evidenzia che quando l’Agente recede dal contratto, l’indennità per la cessazione del rapporto non è dovuta.

Rimangono però salvi i suoi diritti se tale recesso sia comunque giustificabile sulla base di circostanze riferibili alla preponente o allo stesso Agente (ad esempio per l’età, per uno stato di malattia o infermità, ecc.), motivi per cui non sarebbe possibile proseguire l’attività.

È da escludere l’indennità suppletiva di clientela e meritocratica  prevista dagli AEC nel caso in cui l’Agente decidesse di dimettersi, ma se il rapporto è in corso da almeno un anno, le indennità stesse saranno dovute quando le dimissioni siano state causate dall’invalidità permanente e totale, dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata Inps o Enasarco o comunque da fattispecie attribuibili alla preponente.

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