INPS: prorogato l’indennizzo di cessazione attività

Riaperti i termini dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale: l’indennizzo è stato sottoposto a una nuova estensione con ampliamento dell’ambito di operatività. Infatti esso viene erogato anche a coloro che hanno cessato l’attività dopo il 1° gennaio 2017

Requisiti, condizioni, incompatibilità e modalità di presentazione della domanda restano invariati, ma considerato che il provvedimento risale al novembre 2019, il trattamento decorre a partire dal 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti e il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

Per questo motivo, l’INPS provvederà a un riesame d’ufficio  delle domande respinte a causa di cessata l’attività con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2019

L’ammontare dell’indennizzo è di circa 513 e sarà erogato in 13 mensilità, fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Per ottenerlo, è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

– età pari a 62 anni per gli uomini, 57 anni per le donne;

– almeno 5 anni di contribuzione al Fondo esercenti delle attività dei commercianti Inps;

– aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di Commercio.

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