Decreto “Cura Italia”: i principali aspetti fiscali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL n.18 recante le nuove misure collegate all’evento “Coronavirus”(c.d. decreto “Cura Italia”).

Ecco le principali disposizioni:

· sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020: (le dichiarazioni fiscali intrastat, esterometro e simili);

· per le imprese che nel 2019 hanno avuto ricavi non superiori a 2 milioni di euro: sospensione dei versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi INPS e INAIL. L’importo dei versamenti sospesi dovrà essere versato dall’agente entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in rate mensili (massimo 5), senza applicazione di sanzioni e interessi;

· sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle esattoriali e loro rateazioni o accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito da parte dell’INPS. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione. L’Agenzia delle Entrate, interpellata dall’USARCI, ha precisato che non sono sospesi i versamenti dovuti a seguito di avvisi bonari o le rateazioni degli stessi;

· previste misure di sostegno alle imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19. Sono interessate le micro, piccole e medie imprese. E’ possibile avvalersi mediante una comunicazione, di misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie con le banche quali, ad esempio, prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale o leasing con scadenza prima del 30 settembre 2020. Le agevolazioni sono in linea generale una moratoria nel pagamento dei debiti. Per tale motivo, Vi invitiamo a contattare i vostri istituti di credito;

· è prevista una indennità per il mese di marzo di euro 600,00 per i liberi professionisti con partita IVA, i lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS. L’indennità è erogata dall’INPS. L’INPS ha comunicato che in settimana dovrebbe arrivare una circolare per spiegare le modalità per richiedere il contributo. Ha anche anticipato che ci dovrebbe essere una finestra la prossima settimana per poter fare la domanda tramite il sito INPS con la modalità del “Click day”. Occorre pertanto possedere il PIN INPS per accedere al portale.
Dal tenore della norma non è chiaro se siano compresi anche gli Agenti di commercio. L’USARCI si sta adoperando a livello istituzionale per avere i dovuti chiarimenti. L’Associazione ha inviato una lettera ufficiale al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo per chiedere chiarimenti e rassicurazioni per la Categoria;

· è stato istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire un’indennità ai lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per effetto dell’emergenza epidemiologica. Il decreto rimanda a futuri provvedimenti da emanarsi entro 30 giorni da oggi le modalità e le priorità con cui verrà concessa tale indennità;

· per le provvigioni che gli agenti dovranno incassare da oggi e sino al 31 marzo 2020, è data facoltà di chiedere alle case mandanti di effettuare i pagamenti senza effettuare la ritenuta d’acconto IRPEF. In questo caso l’agente dovrà versare l’importo della ritenuta entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili senza applicazione di sanzioni o interessi. Condizione necessaria per poter usufruire di questo beneficio è aver avuto un ammontare di ricavi nel 2019 non superiore a euro 400.000 e che nel mese di febbraio non abbiano avuto spese per lavoro dipendente o assimilato;

· le erogazioni liberali fatte dalle persone fisiche nell’anno 2020 a favore dello Stato, regioni o enti locali territoriali finalizzate a finanziare gli interventi per contenere il contagio, danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per un importo non superiore a euro 30.000. Per i titolari di reddito di impresa invece tali erogazioni rappresentano un costo deducibile (anche ai fini IRAP).

Su questi importanti provvedimenti, sui quali ci sono ancora numerosi dubbi circa la loro applicazione anche nei confronti della categoria degli Agenti di commercio, daremo il prima possibile ulteriori chiarimenti non appena il Ministero emanerà le note esplicative e i chiarimenti necessari. Sarà nostra cura tenervi informati sui chiarimenti che necessariamente dovranno essere forniti nei prossimi giorni.

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OSSERVATORIO SUGLI EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS SULLA CATEGORIA DEGLI AGENTI