Proroghe fiscali e agevolazioni: le principali disposizioni

Il decreto dell’8 aprile 2020 ha previsto ulteriori proroghe di natura fiscale e agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle imprese. Gli esperti USARCI segnalano le principali disposizioni:

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Per le imprese che soddisfano i requisiti, sono sospesi sino al 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi i versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020 relativi a: IVA e ritenute fiscali e previdenziali e per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti.

I requisiti per le imprese con ricavi nel 2019 inferiori a 50 milioni di euro sono:

  1. per le scadenze del mese di aprile 2020: una diminuzione del fatturato del mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di marzo 2019;
  2. per le scadenze del mese di maggio 2020: una diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

Per fatturato del mese si intende l’insieme delle fatture con data di emissione del mese in considerazione. Questi criteri valgono anche per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente (come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13/04/2020).

I versamenti posticipati devono essere versati alternativamente:

  1. entro il 30 giugno in un’unica soluzione;
  2. a partire dal 30 giugno in 5 rate mensili uguali.

NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Le imprese che nel 2019 hanno realizzato ricavi non superiori a 400.000 euro e non hanno dipendenti nel mese precedente, possono emettere le fatture senza applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF sino al 31 maggio 2020. E’ necessario che l’agente:

  1. invii apposita dichiarazione alla casa mandante dalla quale risulti che le provvigioni non sono soggette a ritenuta d’acconto IRPEF;
  2. nella causale della fattura devono indicare la dicitura “si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi articolo 62, comma 7 del decreto-legge n.18 del 2020”;
  3. devono versare l’importo corrispondente alle ritenute non operate dalle case mandanti entro il 31 luglio in un’unica soluzione o, sempre a partire da luglio, in 5 rate costanti.

RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP PER IL 2020

Ai fini del calcolo degli acconti di imposta per l’anno 2020, è possibile effettuare il calcolo previsionale in modo tale che, se l’acconto versato risulta pari ad almeno l’80% dell’imposta che sarà determinata il prossimo anno nella dichiarazione dei redditi, non si pagano interessi né sanzioni.

SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020, se l’imposta di bollo dovuta è inferiore a 250 euro, questa può essere versata entro il 20 luglio 2020, unitamente all’importo dovuto per il secondo trimestre 2020;

Se l’imposta di bollo dovuta complessivamente per il primo e secondo trimestre 2020 è inferiore a 250 euro, la stessa può essere versata entro il 20 ottobre 2020, unitamente all’imposta relativa al terzo trimestre 2020.

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

Il decreto in oggetto prevede la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento bancario sino ad un massimo di euro 25.000 senza particolari vincoli procedurali. Il finanziamento erogabile è pari al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il rimborso del capitale inizia dopo 24 mesi dalla erogazione e può avere una durata fino a 72 mesi. Il finanziamento è concesso a discrezione della banca ma è garantito al 100% dallo Stato. Al fine di attivare la procedura di finanziamento è necessario compilare e trasmettere alla banca via mail il modulo di richiesta predisposto dal Fondo di Garanzia.