Agevolazioni acquisto prima casa per gli under 36

Le agevolazioni riguardanti l’acquisto della prima casa, riferite AGLI UNDER 36, costituiscono uno degli ultimi argomenti di cui tanto si parla. Ecco di seguito l’intervento del commercialista fiduciario USARCI:

La Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’agevolazione a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, prevedendo l’azzeramento delle imposte relative all’acquisto della prima casa e del mutuo stipulato per l’acquisto stesso.

Quali sono i requisiti? Vediamoli in dettaglio:

– il giovane acquirente deve non avere più di 35 anni (in riferimento all’intero anno 2022);

– ISEE inferiore a euro 40.000. Occorre che l’ISEE 2020 riferito al nucleo familiare sia inferiore a euro 40.000.

Tuttavia l’ISEE può essere aggiornato ad un’annata più recente (ad esempio, 2021). Per il calcolo dell’ISEE occorre presentare la “DSU” (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che contiene i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. In questo ambito, quando si parla di nucleo familiare, si fa riferimento a quello risultante all’anagrafe, per cui non ha valenza in questo caso il concetto di “familiare a carico”. La DSU vale sino al 31 dicembre dell’anno in cui è presentata e non può essere datata successivamente alla data del rogito notarile dell’acquisto della casa.

In caso di acquisto congiunto, se l’altro acquirente non possiede i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, quest’ultima spetta al primo acquirente solo al 50%.

L’agevolazione non si applica alle imposte dovute in caso di stipula di contratto preliminare (imposta fissa di euro 200; 3% sugli acconti e 0.50% sulle caparre confirmatorie). Si potrà tuttavia presentare domanda di rimborso entro 3 anni dal rogito.

L’agevolazione in dettaglio:

– se il venditore è un soggetto che non applica l’IVA (ad esempio, un privato), allora le imposte sono azzerate;

– se il venditore è un soggetto che applica l’IVA (ad esempio, un’impresa di costruzione) e non è applicabile il regime di esenzione IVA, devono essere pagate le imposte di bollo, ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 320 e, inoltre, l’IVA al 4% deve anch’essa essere pagata al venditore, ma l’acquirente under 36 matura un credito di imposta, non rimborsabile, ma compensabile con altre imposte e/o contributi, quali ad esempio l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi successivamente all’acquisto o i contributi assistenziali e previdenziali INPS;

– l’agevolazione si estende anche all’acquisto delle eventuali pertinenze (posto auto, cantina etc.);

– anche le imposte normalmente dovute sul mutuo (0.25% a titolo di imposta sostitutiva) sono azzerate.

Da ricordare che chi richiede l’agevolazione under 36 senza averne diritto, subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30% a titolo di sanzione, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione dell’atto.