Sentenza del 23/03/2023 della Corte Europea sui “diritti ad ottenere le indennità”

Sentenza del 23/03/2023 della Corte Europea sui “diritti ad ottenere le indennità”

 

Corte Europea del 23/03/2023 nella causa C-574/21 “Estinzione del contratto di
agenzia – Diritto dell’agente commerciale a un’indennità– Presupposti per la concessione –
Indennità equa – Valutazione – Nozione di provvigioni che l’agente commerciale perde –
Provvigioni su operazioni future – Nuovi clienti che l’agente commerciale ha procurato –
Clienti esistenti con i quali l’agente commerciale ha sensibilmente sviluppato gli affari –
Provvigioni una tantum»”

A) La sentenza in oggetto riveste una importanza sostanziale in merito al diritto dell’agente di
ottenere l’indennità cessazione rapporto prevista dall’art. 17 della direttiva (ex art 1751 cc).
Ben sappiamo che i giudici Italiani per la valutazione dell’indennità valutano due requisiti:
lo sviluppo della clientela o del fatturato ed il perdurare dei vantaggi, cose non sempre
facili da dimostrare.

I giudici della Corte Europea al paragrafo 58 mettono in risalto un ulteriore requisito
previsto dalla normativa ma quasi mai presa in considerazione, ovvero le «provvigioni che
l’agente commerciale perde».

Come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni,
limitare la portata della nozione di «provvigioni che l’agente commerciale perde» alle
operazioni già realizzate prima dell’estinzione del contratto di agenzia rischierebbe di
privare l’agente commerciale di una parte considerevole degli utili realizzati dal
preponente, dopo tale estinzione, sulla base del lavoro tuttavia svolto da tale agente
commerciale”.

B) Altro aspetto importantissimo riguarda il diritto alla indennità anche nel caso in cui sia
previsto il pagamento delle provvigioni “una tantum”.

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 17,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che il
versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità le provvigioni
che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente,
dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente
commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali
quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali
provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso
con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione
dell’agente commerciale.

C) Per ciò che attiene al calcolo della indennità di cessazione rapporto art. 17 della direttiva e
art.1751 cc, i Giudici Europei richiamano l’applicazione della relazione della
Commissione Europea 23 luglio 1996 [COM(96) 364 def.].

In merito invitiamo i sindacati territoriali ad utilizzare detto calcolo, che sarà comunque
oggetto di approfondimento nel prossimo corso di formazione quadri.

“In terzo luogo, occorre fare riferimento alla relazione sull’applicazione dell’articolo 17 della
direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti, presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996
[COM(96) 364 def.], conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 86/653, che
fornisce informazioni dettagliate sul calcolo effettivo dell’indennità prevista all’articolo 17,
paragrafo 2, di tale direttiva e mira a facilitare un’interpretazione più uniforme di tale
articolo 17 (v. in tal senso, sentenza del 26 marzo 2009, Semen, C-348/07,
EU:C:2009:195, punto 22 e giurisprudenza citata).

In tale relazione è indicato che detta indennità ri flette il permanere dei vantaggi che, dopo
l’estinzione del contratto di agenzia, derivano al preponente dall’attività svolta dall’agente
commerciale. Si precisa che si tratta di indennizzare il plusvalore generato per il
preponente. Da tali spiegazioni risulta che detta indennità deve comprendere anche le
provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso d’ipotetica prosecuzione
di tale contratto di agenzia, per le operazioni concluse con i nuovi clienti che ha procurato
al preponente o con i clienti con i quali abbia sensibilmente sviluppato gli affari in
esecuzione di detto contratto.