Proroga dei versamenti tributari
al 20 luglio
Ricordiamo a tutti gli agenti di commercio che il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono prorogati per:
- professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA),
- i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023 come segue:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Viene precisato che, potranno beneficiare della proroga:
- i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011,
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014,
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
La proroga dovrebbe quindi riguardare i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP quali:
- il saldo 2022 e, se dovuto, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se dovuto, l’acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.