Nessuna indennità in caso di pensione di vecchiaia anticipata all’agente non sindacalizzato

Nessuna indennità in caso di pensione di vecchiaia anticipata all’agente non sindacalizzato

 

È stata recentemente emessa una sentenza di Cassazione (N.17235 del 15/6/23), la motivazione principale verte sulla non debenza delle indennità di fine rapporto nel caso in cui il mandato di agenzia non sia sottoposto alla contrattazione collettiva ma solo al codice civile.

Il contenuto della sentenza può riassumersi come di seguito:
• l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 codice civile, non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle eccezioni sopra indicate, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità;

• l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
In buona sostanza, secondo la sentenza la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenzia, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.

Da una lettura più attenta del dispositivo emerge però che i giudici hanno altresì vagliato la regolamentazione prevista dagli Accordi Economici Collettivi in cui, come sappiamo, l’indennità è dovuta nelle fattispecie in cui l’agente ne mantiene il diritto.

Pertanto prima della cessazione del rapporto sarà importante verificare l’applicabilità degli accordi economici collettivi e la data di stipula.

Quindi, Colleghi, attenzione! La contrattazione collettiva, ovvero gli AEC o AA.EE.CC. (Accordi Economici Collettivi), non si applica a tutti gli agenti indistintamente, ma solo a coloro i quali hanno sottoscritto un mandato che faccia espresso riferimento agli AEC stessi. Oppure si applica al contratto  in cui ambedue le parti – ditta mandante e agente – siano iscritte alle rispettive organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto detti accordi.

E’ bene ricordare inoltre, che occorre sempre verificare se il sindacato al quale si aderisce sia firmatario degli AEC. Non tutti lo sono! A tal proposito ricordiamo che l’USARCI è firmataria di tutti gli AEC più importanti.

Per questi ed altri motivi è bene sempre rivolgersi al sindacato al fine di evitare amare sorprese.